agenzia-delle-entrate Torniamo oggi ad affrontare, proponendo qualche aggiornamento, un tema molto importante trattato tempo fa e utile ad ogni sviluppatore di applicazioni iPhone, Android e mobile in genere: ciò che riguarda gli adempimenti fiscali a cui occorre attenersi per esercitare questo mestiere in Italia. L’attività svolta dagli app developers consiste nello sviluppo di applicazioni per smartphone e/o tablet e, che si tratti di applicazioni iOS, piuttosto che di app Android, Windows Phone o Bada (per citarne alcuni) la vendita delle app viene effettuata nei rispettivi Store di Apple, Google, Microsoft, Samsung..

Al fine di poter pubblicare i propri applicativi su tali mercati occorre, come sicuramente saprete, aderire ai rispettivi developer program, solitamente a pagamento. Dovrete quindi accettare, tramite internet, un contratto con Apple, Google e via dicendo. Tali contratti di distribuzione tra Apple/Google e gli sviluppatori, accettati in sede di registrazione on-line e successivamente ricevuti tramite e-mail, si differenziano nell’identificazione della controparte; in particolare:

Apple (contratto come integrato con il nuovo “schedule 2″):

  1. nelle definizioni iniziali del contratto principale, come controparte principale la società USA Apple Inc., con sede in California e quindi società extra UE;
  2. successivamente, nello schedule 2, vengono indicate come agenti o commissionari, sulla base dei paesi in cui viene acquistata l’app (market di riferimento):
    • iTunes sarl – 8 Rue Heinrich Heine L – 1720 Luxembourg VAT n. LU20165772, quale commissionario. Per gli acquisti effettuati nei market indicati al punto 2 dell’exhibit A (tra cui l’Italia e gli altri stati dell’area euro)
    • Apple Inc USA o Apple Canada Inc o Apple Pty Ltd, quale agente che agisce per conto dello sviluppatore per gli acquisti effettuati rispettivamente negli store USA (e sudamericani), Canada e Astralia/Nuova Zelanda

Google:

Per il mercato Android viene identificata come controparte principale le società USA Google Inc, con sede in California e quindi società extra UE.

Gli utenti finali (che potrebbero essere privati o imprese, UE o extra UE) scaricano e acquistano gli applicativi dai diversi market, pagano direttamente Apple o Google e ricevono una fattura/ricevuta tramite e-mail da iTunes Sàrl lussemburghese (per acquisti su Apple store Italia e UE) o da Google Inc USA (per Android market). Tali ricevute non vengono inoltrate allo sviluppatore che ha rapporti diretti solo con il market.

La controparte iTunes sarl Lux o Google payments UK risulta anche nell’estratto della carta di credito utilizzata dall’utente finale per l’acquisto. Lo sviluppatore non riceve riferimenti per la fatturazione all’utente finale che acquista sullo Store. Non ha contatti né indicazioni sullo stato di privato o impresa dell’utente. Apple e oogle considerano l’acquirente finale come consumatore finale non soggetto IVA (almeno così pare sulla base di alcune risposte ai quesiti posti).
Interpellate direttamente da me al riguardo, sia Apple che Google sostengono che lo sviluppatore non deve preoccuparsi di inviare fatture all’utente finale in quanto già provvedono loro ad inviare una ricevuta (è possibile comunque inviare via mail una copia della fattura via mail ai riferimenti di contatto).
Le controparti, come da contratto, trattengono il 30% dell’incasso (a titolo di provvigione e per il servizio di commercializzazione e hosting sul market).

Per le vendite effettuate da iTunes sarl nei paesi indicati nell’exhibit B (quindi comprese quelle dei paesi europei) Apple trattiene e versa anche le imposte (applicando l’IVA del Lussemburgo 15%) e successivamente riconosce agli sviluppatori il 70% del netto ed ogni mese lo sviluppatore riceve bonifici sul proprio conto corrente, indicato in sede di registrazione.
In caso di operazioni rilevanti in Europa, quindi, Apple interviene tramite “commissionario” iTunes sarl, soggetto IVA del Lussemburgo che trattiene e versa l’IVA del Lussemburgo in quanto come luogo territorialmente rilevante dell’operazione è identificato lo stato del soggetto commissionario.
In caso di operazioni con effetto in USA, Apple interviene come “agente” e non vi è trattenuta e versamento dell’IVA da parte di Apple.
Né Apple né Google inviano allo sviluppatore fatture, ricevute o mail relative al 30% da loro incassato.
In sostanza i rapporti tra Apple/Google e lo sviluppatore si limitano agli incassi del 70% delle vendite, senza ulteriori documentazioni o comunicazioni richieste.

Ai fini della corretta fatturazione e trattamento fiscale delle operazioni degli sviluppatori di app per mobile, si ritiene che:

Ai fini IVA

L’operazione si qualifica come prestazione di servizi, in particolare servizi specifici immateriali del tipo di commercio elettronico diretto: – transazione e pagamento interamente per via telematica.
Non si considera territorialmente rilevante in Italia in quanto resa a soggetto estero o intracomunitario. La ricevuta sarà emessa ai soli fini interni italiani come “fuori campo IVA ex art 7-ter DPR 633/72″

Ai fini fiscali interni italiani occorrerà emettere tante fatture quanti sono i soggetti di riferimento dell’operazione. Quindi, in caso di vendite su vari Apple Store, ad esempio USA, GB e Italia, occorrerà emettere due fatture: una a Apple Inc USA per le vendite nello store USA e una a iTunes sarl lux per le vendite in GB e Italia.

La fatturazione tipica degli sviluppatori sarà quindi senza addebito di IVA italiana, a ciò potrebbe conseguire un cronico credito IVA annuale derivante dagli acquisti:

  • utilizzabile in compensazione con altri versamenti di imposte o ritenute
  • richiedibile a rimborso per prevalenza di operazioni non soggette ad IVA per mancanza di presupposto di territorialità
  • eventualmente evitabile con lettere di intento ai fornitori in quanto esportatori abituali

Ai fini Intrastat e Black List

Le operazioni verso iTunes sarl sono prestazioni di servizi verso un soggetto economico in Lussemburgo e quindi stato UE compreso nella Black List. Tali operazioni sono soggette all’obbligo di Intrastat e comunicazioni Black List.
Le operazioni verso Apple Inc o Google Inc, trattandosi di prestazioni di servizi verso soggetti USA, quindi un paese extra UE e non in elenchi Black List, sono escluse dagli adempimenti Intrastat e di comunicazioni Black List.

Ai fini del nuovo regime dei minimi

Fornire servizi immateriali (vendita di app) a soggetti UE ed extra UE non esclude l’applicabilità del regime agevolativo IVA dei nuovi minimi (come anche per gli ex-minimi) in quanto non si tratta di cessioni all’esportazione di cui agli art. 8, 8-bis, 9, 71 e 72, ma di prestazioni di servizi rientranti nelle casistiche dell’art. 7-ter. Quindi la fatturazione ad Apple o Google, indipendentemente che sia UE o extra UE, è compatibile con il regime dei minimi o ex minimi.
I contribuenti minimi devono comunque risultare iscritti al VIES.
Come indicato nella circolare n. 53/E del 21.10.2010 i contribuenti minimi sono esonerati anche dall’obbligo di comunicazione ai fini Black List in quanto l’adesione al regime semplificato comporta, sotto il profilo della semplificazione degli adempimenti IVA, l’esonero dalla registrazione delle fatture emesse, nonché dalla registrazione dei corrispettivi e degli acquisti.

Spero sia tutto chiaro, per un approfondimento su quest’ultimo argomento (nuovi minimi) vi rimando all’articolo dedicato che trovate a questo indirizzo.

Se avete domande non esitate a postare a fondo articolo.


bn-studio-silvani-dottori-commercialisti-devapp