Adempimenti fiscali per sviluppatori di applicazioni mobile (iPhone, Android, Win Mobile 7, …)
Ciao a tutti, sono il Dott. Dario Grilli, Commercialista dello Studio Silvani di Milano, e in questo primo articolo vorrei proporre alla vostra attenzione alcune considerazioni che potrebbero fare al caso vostro: parleremo infatti degli adempimenti fiscali per figure professionali proprio come potrebbe essere la vostra, quella dello sviluppatore di applicazioni iPhone (e mobile in genere).
Un possibile profilo per sviluppatori di applicazioni per smartphone (app developer) potrebbe essere il seguente:
- Apertura di Partita Iva con adesione al regime delle nuove iniziative imprenditoriali e iscrizione presso la Camera di Commercio verificando il rispetto delle quattro condizioni per potervi accedere:
- il soggetto non deve avere esercitato, nei tre anni precedenti, neppure in forma associata o familiare, un’attività artistica, professionale o d’impresa. La semplice apertura di partita IVA non costituisce automaticamente causa di esclusione dal regime fiscale agevolato del presente articolo, occorrendo a tal fine l’effettivo esercizio dell’attività;
- la nuova attività non deve costituire, in nessun modo, mera prosecuzione di altra attività precedentemente svolta sotto forma di lavoro dipendente o autonomo, anche sotto forma di collaborazione coordinata e continuativa. Viene considerata mera prosecuzione dell’attività in precedenza esercitata quella che presenta il carattere della novità unicamente sotto l’aspetto formale ma che viene svolta in sostanziale continuità (utilizzando, ad esempio, gli stessi beni dell’attività precedente, nello stesso luogo e nei confronti degli stessi clienti);
- l’ammontare dei compensi e dei ricavi non deve superare il limite di euro 30.987,41 (la condizione deve essere dichiarata nel modello AA7 di inizio attività e l’importo non deve essere ragguagliato all’anno);
- siano regolarmente adempiuti gli obblighi previdenziali, assicurativi ed amministrativi.
- Iscrizione alla gestione INPS artigiani/commercianti e relativo versamento contributivo in 4 rate trimestrali per un totale di euro 2.887.14, fino ad un massimo di reddito d’impresa pari ad euro 14.334,00; oltre tale soglia di reddito, andranno versati i contributi a percentuale variabile dal 17,09% al 21,09% a seconda dell’età e del fatturato
La durata del regime agevolato si applica al periodo d’imposta in cui l’attività è iniziata ed ai due successivi (3 anni totali al massimo).
AGEVOLAZIONI FISCALI
Il regime agevolato prevede il pagamento di un’imposta sostitutiva dell’IRPEF pari al 10% del reddito imponibile determinato nei modi ordinari (quindi al netto dei costi).
Sul reddito soggetto ad imposta sostitutiva, inoltre, non sono dovute le addizionali regionali e comunali IRPEF.
Nel caso di compensi ordinariamente soggetti a ritenuta d’acconto, i sostituti d’imposta che li corrispondono ad un soggetto che fruisce del regime agevolato non devono operare la ritenuta (in tal caso sulla fattura o parcella dovrà essere indicato “prestazione non soggetta a ritenuta d’acconto ai sensi dell’art. 13 della legge 388/2000”).
SEMPLIFICAZIONI CONTABILI:
I soggetti ammessi al regime agevolato sono esonerati:
- dagli obblighi di registrazione e di tenuta delle scritture contabili;
- dalle liquidazioni e dai versamenti periodici rilevanti ai fini dell’IVA;
- dal versamento dell’acconto annuale dell’IVA;
- dal versamento delle addizionali comunali e regionali all’IRPEF.
Restano, invece, i seguenti obblighi:
- Emissione fattura non soggetta I.V.A. art. 7 ter, adempimenti INTRASTAT per fatture a soggetti INTRACEE (nel caso di incassi da Apple, Google o Microsoft con sede intracee);
- Conservazione dei documenti ricevuti ed emessi, ai sensi dell’articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;
- Fatturazione e certificazione dei corrispettivi, ove prescritto;
- Presentazione delle dichiarazioni annuali;
- versamento dell’IRAP (se si superano determinati limiti);
- tenuta delle scritture contabili e adempimenti dei sostituti d’imposta previsti dall’art. 21 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 (libro matricola e gli altri libri imposti dalla legislazione sulla lavoro);
- Compilazione dei modelli studi di settore dal 2° anno;
- Presentazione dei modelli INTRASTAT e BLACK LIST ove necessario.
ALCUNI VANTAGGI
Gli sviluppatori di app per mobile con partita IVA possono dedurre dal reddito imponibile tutti i costi inerenti l’attività (ad esempio: acquisto di telefoni cellulari, tablet, iPad, internet, PC, accessori vari e ogni altro costo utile per lo sviluppo dell’attività) e tassare il residuo netto solo al 10% (anziché al 23% minimo dell’IRPEF oltre addizionali).
Le semplificazioni contabili già citate tra cui l’emissione delle fatture ad Apple, Google o Microsoft senza IVA.
Il profilo presentato dovrebbe poi essere adattato e “disegnato” sulla base delle dimensioni e del fatturato realizzato e prevedibile del developer. Altre forme (associazioni, SNC, SAS, SRL uni personali, etc..) dovrebbero infatti essere l’evoluzione dopo i primi 3 anni di regime agevolativo.
Restiamo a disposizione per eventuali approfondimenti o chiarimenti.
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Buon giorno dott. Grilli,
siamo tre colleghi che nel fine settimana siamo riusciti a creare una applicazione mobile, vorremmo ottenere degli introiti, solo che non sappiamo come comportarci con gli adempimenti fiscali.
Non sappiamo ancora se metterla in vendida sul market (android) o ottenere dei ricavi dalla pubblicità (AdMob), in tutti i due casi non sappiamo come procedere.
E’ necessario aprire una snc o una srl?
Potrebbe illustrarci come procedere e a quali costi andremmo incontro?
Grazie
Mauro