Dal 1 gennaio 2015 la vendita di App a consumatori finali (B2C) deve essere effettuata applicando l’Iva del paese dell’acquirente finale destinatario e non più quella dello sviluppatore/prestatore.
Quindi uno sviluppatore italiano che vende un’App per 1 euro ad un cliente francese, sino al 2014 doveva fatturare con Iva italiana al 22%, dal 2015 dovrà fatturare con Iva francese al 20%.
Nulla cambia invece per le vendite di App a soggetti passivi Iva (B2B) che rimangono da fatturare senza applicazione dell’Iva (l’Iva verrà autofatturata dal soggetto passivo destinatario).
REGIME di SEMPLIFICAZIONE – MOSS – MINI ONE STOP SHOP
Al fine di semplificare i nuovi adempimenti degli sviluppatori (tra cui identificazione diretta IVA nei vari stati in cui avviene il download e versamento diversificato dell’IVA ai diversi stati) è stata prevista una nuova procedura (denominata Moss – Mini One Stop Shop) che consente di dichiarare e versare tutta l’IVA dovuta ai vari stati unicamente all’Erario italiano, che poi provvederà autonomamente ad inoltrare e “smistare” quanto dovuto agli altri stati.
L’adesione al regime facoltativo semplificato Moss vincola il soggetto passivo sviluppatore per tre anni (anno dell’opzione/iscrizione e per i due successivi) ad utilizzare tale sistema.
L’utilizzo del sistema Moss richiede (oltre all’invio delle apposite dichiarazioni trimestrali) che il soggetto passivo ottenga e conservi per 10 anni:
- Prove, documenti e informazioni specifiche per determinare il luogo in cui è stabilito il destinatario (indirizzo del cliente, indirizzo IP, riferimenti bancari, codice del paese della SIM dell’utente o altre informazioni atte a localizzare il download)
- Dettagli relativi all’Iva esigibile, data della prestazione, tipo di App venduta, etc…
FATTURAZIONE
Dal 2015 per le vendite B2C si applicano quindi le norme in materia di fatturazione dello stato di consumo, gli sviluppatori italiani (e anche quelli stranieri) devono emettere fatture con Iva italiana al 22% e conformi ai requisiti di Legge Italiani per tutti gli acquisti effettuati da consumatori italiani; applicando IVA e secondo le norme in materia di fatturazione italiane, oppure greche e francesi, per gli acquisti di utenti rispettivamente greci e francesi, con conseguenti necessità di raccolta di dati e informazioni diverse a seconda del luogo del consumo di utilizzo finale.
LA RISPOSTA DI APPLE, GOOGLE E MICROSOFT
(iTunes, Google Play e Microsoft WP store)
Tutti e tre i principali App store si sono già organizzati per consentire agli sviluppatori di non dover effettuare tutti gli adempimenti Iva previsti dal nuovo regime in quanto si sostituiscono agli utenti finali, conservano e gestiscono direttamente loro tutta la documentazione necessaria all’individuazione del luogo di consumo per 10 anni e rendono in sostanza il rapporto con lo sviluppatore di B2B anziché B2C.
Si rimanda a quanto descritto nel libro App Mobile edito da Maggioli per quanto concerne l’individuazione completa del tipo di rapporto e analisi del contratto con Apple e Google; si può comunque definire che:
APPLE STORE – iTunes SARL
Per le vendite in Europa, iTunes Sarl del Lussemburgo agisce come commissionario, il rapporto tra sviluppatore e iTunes è (ed era) quindi di B2B e le fatture degli sviluppatori saranno indirizzate ad iTunes Sarl del Lussemburgo, senza applicazione di Iva italiana ed in inversione contabile (reverse charge, obbligo di Intrastat ed eventuale Black List).
Dal 01.01.2015 iTunes Sarl fatturerà agli utenti finali europei non più con Iva al 15% del Lussemburgo come in precedenza, ma con l’Iva in vigore in ogni singolo stato (Italia al 22%).
GOOGLE PLAY
Dal 2015 Google si è dichiarato responsabile nella determinazione, addebito e versamento dell’Iva relativa agli utenti europei, senza azioni richieste da parte degli sviluppatori.
Google afferma di versare l’Iva per conto degli sviluppatori e riconosce agli sviluppatori il margine del 70% al netto dell’Iva versata.
Quindi a decorrere dal 01/01/2015 Google verserà l’Iva in vigore nei singoli stati europei sostituendosi agli sviluppatori rendendo in sostanza il rapporto sviluppatore – Google di B2B.
MICROSOFT WINDOWS PHONE STORE
Come nel caso di Apple (iTunes Sarl) anche Microsoft dal 2015 verserà direttamente l’Iva di ogni singolo stato sulle vendite di App, anziché applicare l’Iva del 15% del Lussemburgo.
Anche Microsoft come Apple e Google sottrae l’Iva dal prezzo finale prima di calcolare il margine e la versa per conto dello sviluppatore.
Lo sviluppatore fatturerà quindi a Microsoft Luxembourg Sarl una vendita di App (prestazione di servizi) intracee con il Lussemburgo, del tipo B2B in inversione contabile, Intrastat ed eventuale Black List.
CONSIDERAZIONI
Gli utenti finali italiani che scaricano App, dal 01.01.2015:
a) Dovrebbero ricevere la fattura via e-mail dagli store (a differenza del passato in cui ricevevano “solo” una ricevuta).
Gli sviluppatori emettono fattura agli store di Apple, Google e Microsoft (anche se in regime dei minimi):
a) Non emettono fattura agli utenti finali (anche in quanto non dispongono dei codici fiscali per poter emettere altri documenti fiscali validi per la Legislazione Italiana).
b) Hanno spesso alti volumi di vendite con importi imponibili IVA molto bassi.
Ad oggi non mi risultano accertamenti o sanzioni a sviluppatori per fatturazione indirizzata a Google anziché direttamente agli utenti finali, e quindi sanzioni e riprese Iva effettuate da parte dell’Agenzia delle Entrate agli sviluppatori.
A seguito dei chiarimenti dei principali App Store, l’iscrizione quindi al regime Moss:
- Non è necessaria in quanto si inquadrano le vendite di App tramite Apple Store, Google Play e WP Store come rapporti B2B;
- Non sarebbe comunque una scelta conveniente anche se si considerasse un rapporto B2C con gli utenti finali in quanto Apple, Google e Microsoft già effettuano tutti gli adempimenti necessari versano la relativa Iva (tra cui la raccolta e conservazione della documentazione richiesta ai fini della localizzazione dell’operazione);
- È onerosa, in quanto comporta adempimenti contabili, dichiarazioni trimestrali e gestione di molta documentazione relativamente complessa da ottenere e conservare per l’identificazione del luogo di consumo.
Conseguenze della nuova normativa Iva dal 2015:
- I prezzi delle App sono aumentati in quanto anziché Iva spesso a zero (Google) o del 15% (Apple e Microsoft) ora per l’acquisto di App in Italia si pagherà l’Iva del 22%;
- L’Agenzia delle Entrate non è intervenuta prima del 2015 con un provvedimento chiaro in merito alla corretta fatturazione e applicazione dell’Iva sulle App per gli sviluppatori italiani; è difficile presumere che vada a contestare e verificare gli sviluppatori non residenti per l’Iva italiana sui download effettuati nel territorio nazionale;
- L’invio e la gestione di regolari fatture secondo l’attuale normativa italiana è un adempimento troppo gravoso per gli sviluppatori sia italiani che esteri in quanto attività caratterizzata da elevatissimi volumi con prezzi bassi. Adempimento che sarebbe possibile eliminare come già indicato nelle conclusioni del mio libro.
Per eventuali ulteriori approfondimenti si rimanda al libro App Mobile edito nel 2014 da Maggioli, alla luce delle novità legislative in vigore dal 01.01.2015 intervenute successivamente alla pubblicazione.









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